Statuto
Statuto CRAL FriulAdria
In vigore dal 1° gennaio 2016
Approvato dall’Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare per corrispondenza dal 16 al 30 novembre 2015
Art. 1 – Denominazione
- In conformità alla legislazione italiana vigente, e in particolare ai sensi della Legge 20 maggio 1970 n. 300, è costituita l’associazione denominata Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di FriulAdria e, in breve, CRAL FriulAdria (qui di seguito detta anche semplicemente CRAL).
Art. 2 – Sede
- Il CRAL ha sede presso la sede legale di Banca Popolare FriulAdria SpAe può istituire unità operative anche in altre sedi.
Art. 3 – Scopi
- Il CRALha lo scopo di promuovere e organizzare attività ricreative, sportive e culturali a beneficio degli Associati e delle loro famiglie.
Il CRAL non ha finalità di lucro e non persegue scopi politici, sindacali o religiosi.
2. Il CRAL si propone, in particolare, i seguenti fini:
a) promuovere la formazione umana e culturale ed il benessere degli associati, mediante l’adozione di iniziative e la gestione di servizi nei campi della cultura, delle arti, dello sport, del turismo e delle solidarietà sociale;
b) promuovere, organizzare e gestire iniziative assistenziali;
c) porre in atto ogni iniziativa utile, anche in associazione con altri analoghi Organismi, per consentire l’acquisto da parte degli associati, a condizioni di convenienza, di beni e servizi atti al normale soddisfacimento delle esigenze degli associati stessi e delle loro famiglie;
d) stabilire rapporti ed accordi con altre Organizzazioni, nazionali ed estere, aventi analoghe finalità, che possano favorire il conseguimento dei fini associativi.
3. Il CRAL può compiere inoltre ogni iniziativa od operazione strumentale o connessa, necessari od opportuna al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 4 – Durata
- La durata del CRAL è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.
Art. 5– Esercizio sociale
- Ogni esercizio ha durata annuale e coincide con l’anno solare; per ogni esercizio vengono redatti il bilancio consuntivo e quello preventivo.
Art. 6 – Associati
- Possono associarsi al CRAL i Dipendenti della Banca Popolare FriulAdria, i Dipendenti cessati dal servizio per quiescenza o per altra analoga condizione, il Personale distaccato del Gruppo bancario di appartenenza operante nella stessa nonché il Personale delle altre società del Gruppo Cariparma – Crédit Agricole. Possono inoltre associarsi i membri pro-tempore, fino alla scadenza del rispettivo mandato, degli Organi Amministrativi e di Controllo delle società del Gruppo Cariparma Crédit Agricole. Una persona può essere iscritta nello stesso tempo soltanto ad uno dei Cral delle società del Gruppo Cariparma-Crédit Agricole.
- La qualifica di Associato si acquisisce con il versamento annuale della quota associativa, da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno, stabilita dal Consiglio direttivo.
- I familiari degli associati possono partecipare alle attività del CRAL. Sono considerati “familiari degli associati” il coniuge e/o convivente more uxorio, come da regolamento, ed i figli fiscalmente a carico sino al 26° anno di età; per i figli diversamente abili non ci sono limiti di età.
- Mantengono la qualifica di “familiari degli associati” i familiari degli associati deceduti.
- E’ ammesso che terzi soggetti non Associati vengano ammessi a fruire di alcune attività o servizi del CRAL, nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio.
Articolo 7 – Cessazione
- La qualifica di Associato si perde per rinuncia, per cessazione del rapporto di lavoro che non sia per quiescenza o per altra analoga condizione, per mancato versamento della quota associativa annuale
e inoltre per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di chi risulti inadempiente degli obblighi stabiliti dallo Statuto e suoi regolamenti o abbia commesso atti dannosi per il CRAL.
- L’Associato escluso, per essere riammesso al CRAL deve presentare richiesta al Consiglio Direttivo, il quale deciderà in proposito.
Art. 8 – Sezioni
- Il CRAL, per il raggiungimento delle finalità sociali, si può articolare in Sezioni Territoriali ed in Sezioni Specializzate, il cui funzionamento è coordinato dal Consiglio.
2. Le Sezioni provvedono:
– all’attuazione degli indirizzi operativi e dei programmi deliberati dal Consiglio;
– alla promozione di iniziative aperte agli Associati e loro familiari;
– ad assicurare i collegamenti con gli organi del CRAL e i colleghi della propria Sezione, curando anche la divulgazione delle iniziative e delle attività promosse dal CRAL stesso.
Art. 9 – Patrimonio ed Entrate
1. Il Patrimonio del CRAL è costituito da:
a. beni di proprietà;
b. lasciti e/o donazioni.
2. Le Entrate del CRAL sono costituite da:
a. eventuali contributi a carattere ordinario e straordinario della Banca;
b. quote annuali di iscrizione degli Associati nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
c. contributi da terzi;
d. frutti del patrimonio del CRAL;
e. introiti e proventi diversi.
Art. 10 – Sezioni Territoriali
- All’interno del CRAL possono essere costituite delle Sezioni Territoriali, che devono intendersi come emanazioni a carattere locale dell’associazione, destinate a cooperare in modo efficiente per il perseguimento degli scopi del CRAL, ciascuna nell’ambito del proprio territorio di competenza, per un maggior coinvolgimento e per una migliore attenzione alle esigenze degli associati.
- Le Sezioni Territoriali potranno ricevere risorse economiche dal CRAL, il cui ammontare viene deliberato annualmente dal Consiglio.
- Le Sezioni territoriali possono essere costituite, con delibera del Consiglio, ovunque se ne presenti l’opportunità. All’interno di ciascuna Sezione, viene nominato dal Consiglio un Referente, il quale si riporta al Consiglio stesso e, per iniziative riguardanti ambiti specifici, si coordina con il Presidente della Sezione Specializzata di competenza.
- I Referenti delle Sezioni Territoriali potranno segnalare al Consiglio le iniziative che riterranno opportune, non necessariamente rivolte al proprio ambito locale di riferimento. Le proposte delle Sezioni Territoriali sono vagliate dal Consiglio e, se approvate, pubblicizzate tra gli Associati.
- Il Referente della Sezione Territoriale cura l’organizzazione e l’attività della Sezione stessa, scegliendo i propri collaboratori tra gli Associati in ambito locale, previa comunicazione al Consiglio, che vigila ed esercita facoltà di controllo in via ordinaria sull’attività della Sezione.
Art.11 – Sezioni Specializzate
- All’interno del CRAL possono essere costituite Sezioni Specializzate, collegate a specifiche attività, particolarmente di carattere sportivo o culturale, destinate al perseguimento delle finalità associative.
2. In particolare le Sezioni Specializzate provvedono, ciascuna nell’ambito di riferimento:
– all’attuazione degli indirizzi operativi e dei programmi deliberati dal Consiglio;
– alla promozione di iniziative aperte agli Associati e famigliari degli stessi.
3. L’iniziativa per la costituzione di una Sezione Specializzata può essere assunta da qualsiasi Associato, mediante espressa e dettagliata proposta da presentare al Consiglio, il quale decide a sua discrezione verificando l’opportunità e la rispondenza della proposta agli scopi del CRAL.
4. Gli Associati possono iscriversi a ogni Sezione Specializzata, eventualmente versando anche un contributo aggiuntivo.
5. Ogni Sezione Specializzata elegge al proprio interno un Consiglio, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque e, nell’ambito di questo, un proprio Presidente, con competenze gestionali ed organizzative specificamente riservate alla Sezione Specializzata di appartenenza. I Consiglieri rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili, I Presidenti delle Sezioni Specializzate non possono essere membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori del CRAL.
6. Le Sezioni Specializzate hanno autonomia organizzativa e di bilancio, previa autorizzazione del Consiglio, e dovranno redigere un Regolamento che deve essere approvato anch’esso dal Consiglio.
7. Ogni iniziativa avviata da una Sezione Specializzata deve essere pubblicata con comunicazione del CRAL rivolta a tutti gli Associati.
8. Il Consiglio del CRAL potrà destinare in via ordinaria, per ogni singolo esercizio, risorse economiche alle Sezioni Specializzate; eventuali risorse straordinarie potranno essere deliberate e concesse per iniziative di particolare significato.
9. Il Consiglio del CRALvigila ed esercita facoltà di controllo in via ordinaria sull’attività delle Sezioni Specializzate.
Art.12 – Organi Sociali
1. Sono Organi del CRAL:
a) l’Assemblea degli Associati; |
b) il Consiglio Direttivo; |
c) il Collegio dei Revisori. |
2. Tutte le cariche del CRAL sono ricoperte a titolo gratuito; tuttavia, potranno essere rimborsate, previa autorizzazione del Consiglio, le spese incontrate dal singolo membro per incarichi allo stesso affidati nell’interesse del CRAL.
Art. 13 – Assemblea degli Associati
3. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, deve essere diffuso fra gli Associati mediante avviso di convocazione recante l’ordine del giorno con comunicazione agli Associati anche a mezzo di posta elettronica. Della convocazione sarà data informazione attraverso il sito internet del CRAL.
5. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con voto per corrispondenza o a mezzo sistema elettronico.
Art. 14 – Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni 1. Ogni Associato ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe
a)approva il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso e il bilancio preventivo; b)delibera su ogni altro argomento portato all’ordine del giorno dal Consiglio.
Art.15 – Consiglio Direttivo
– riceve il resoconto dell’Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea e fa esporre tale verbale per un minimo di 30 giorni. Il verbale viene pubblico nel sito internet del CRAL o con altre modalità ritenute opportune dal Consiglio Direttivo; – convoca entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea i Consiglieri ed i Revisori eletti fissando all’ordine del giorno della riunione le nomine del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario; – presiede la prima seduta del Consiglio Direttivo.
Art.16 – Funzioni del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo: a. è investito dei più ampi poteri nell’amministrazione del CRAL che non siano statutariamente riservati all’Assemblea; b. determina gli indirizzi generali di gestione; c. approva i Regolamenti dell’Associazione; d. redige i rendiconti annuali al 31 dicembre e un documento previsionale per l’esercizio successivo; e. determina l’ammontare della quota associativa; f. convoca l’Assemblea; g. istituisce, all’occasione, il Comitato Elettorale; h. può istituire Sezioni Territoriali e Sezioni specializzate, collegate a specifiche attività di carattere sportivo o culturale, destinate al perseguimento delle finalità associative, determinandone i poteri ed i relativi regolamenti di funzionamento; i. nomina: · il Presidente, · il Vice Presidente; . il Segretario, con il compito di coordinare le attività. In particolare la regolare tenuta dei libri verbali del Consiglio direttivo e del libro verbali delle Assemblee e ; il disbrigo degli affari ordinari; svolge inoltre ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dai quali riceve direttive. · il Tesoriere, nomina se ritenuta opportuna, con il compito di seguire la gestione amministrativa del CRAL e la regolare tenuta dei documenti contabili; svolge inoltre ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dai quali riceve direttive;j. gestisce le contribuzioni alle Sezioni Specializzate e alle Sezioni Territoriali; k. indirizza, programma e coordina le attività delle Sezioni; l. delibera sulle richieste e sulle proposte provenienti dalla Sezioni e ne vigila l’operato; m. approva i Regolamenti interni elaborati dalle Sezioni. 2. Il Presidente convoca almeno due volte all’anno i Presidenti delle Sezioni Specializzate e i Referenti delle Sezioni Territoriali, allo scopo di perseguire gli opportuni allineamenti sui programmi e sulla gestione del CRAL. Alle riunioni sono invitati anche il Vice Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente del Collegio dei Revisori.
Art.17 – Il Presidente
Art. 18 – Collegio dei Revisori
3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di: a. verificare che l’attività associativa si svolga nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché nel rispetto della corretta amministrazione; b. controllare la regolare tenuta della contabilità del CRAL e la corrispondenza del rendiconto annuale con le risultanze contabili; c. controfirmare il rendiconto annuale e redigere una Relazione allo stesso; d. interpretare le norme Statutarie e Regolamentari su richiesta del Consiglio Direttivo e/o su ricorso degli Associati; e. dirimere le controversie che dovessero insorgere all’interno del CRAL; le decisioni sono assunte in via irrituale e sono inappellabili. 4. I Revisori vengono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive. 5. Il Collegio esegue verifiche di natura amministrativa e contabile con cadenza almeno trimestrale e, in caso d’impedimento di un Revisore, può operare con due membri. La Relazione sul Rendiconto annuale andrà redatta dall’intero Collegio. E’ consentita la partecipazione alle riunioni del Collegio anche mediante video-conferenza o call-conference, nel rispetto dei principi del precedente art. 15. 6. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un Revisore, esso viene sostituito dal primo dei non eletti e rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Revisore cessato. 7. Nel caso di carenza di sostituti, il Consiglio Direttivo indice un’Assemblea, per eleggere i membri mancanti i quali rimarranno in carica sino all’ originaria scadenza prevista per coloro a cui succedono. 8. Il Revisore che, senza giustificato motivo, nel corso di un esercizio, non partecipi ad almeno a tre delle quattro verifiche amministrative trimestrali decade automaticamente dalla carica con il 31 dicembre e viene sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 19 – Cessazione delle cariche 1. La carica di membro di un Organo associativo si perde per: a) morte b) dimissioni c) perdita della qualifica di Associato.
Art.20 – Incompatibilità
Art.21 – Scioglimento del CRAL
Art.22 – Domiciliazione
Art. 23 –Foro competente
Art. 24 – Disposizioni finali
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[1]Norma transitoria – Il consiglio, nel periodo transitorio dall’approvazione del presente statuto sino allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Cral previsto nel 2016, è integrato con ulteriori tre componenti designati dall’Unione Sportiva Aziendale di FriulAdria.